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15 Set

Revisioni rimorchi e semirimorchi, svolta storica: si potranno fare in officine private

Alla fine il Consiglio dei ministri ha detto sì: c’è il via libera alla revisione dei mezzi pesanti con rimorchi e semirimorchi anche nelle officine private. La novità, attesa da tempo, è stata accolta nel Decreto Legge Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre (Art.1, comma 1, lettera c: Codice della Strada, art. 80 – Revisione veicoli).

Viene così sanata (finalmente) la situazione legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali ora possono essere revisionati anche presso le officine private, al pari delle autovetture. Restano invece di esclusiva competenza ministeriale la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP.

In precedenza la norma prevedeva che fossero ammessi in officina solo i veicoli, ma non i rimorchi. Pertanto le imprese potevano rivolgersi alle officine private per le motrici, ma per la revisione dei relativi rimorchi dovevano prenotarsi comunque alle motorizzazioni. Adesso, con la modifica introdotta nel Decreto Legge Infrastrutture, si va incontro ad una vera e propria svolta epocale. Si compie infatti, anche a seguito di diverse richieste negli ultimi anni, la volontà di rendere il processo di revisione dei camion del tutto simile a quello delle autovetture.

Altra importante novità introdotta nel decreto riguarda poi gli ispettori di revisione. Attraverso una modifica all’art. 92 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del dl 17 marzo 2020, n. 19, viene previso che «il MIMS con apposito decreto individua il numero e la composizione delle Commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

Infine, sempre per quanto concerne il settore dell’autotrasporto, è stata introdotta nel Decreto un’altra novità attesa da tempo: la modifica all’articolo 61 del Codice della Strada, che prevede una lunghezza massima del complesso veicolare (trattore più rimorchio) fino a 18 metri, rispetto ai 16,50 metri consentiti fino ad ora.

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